Una serie di delibere datate 4 febbraio, ma pubblicate sul sito della Commissione nazionale ECM il 2 marzo, modificano i criteri di Educazione medica continua in funzione della pandemia.
In particolare, per i professionisti sanitari, è previsto che per l’applicazione della delibera sul recupero del debito formativo pregresso (delibera 18 dicembre 2019), non sia possibile applicare le riduzioni previste nel “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”, al professionista che abbia proceduto allo spostamento dei crediti acquisiti mediante eventi con “data di fine evento” fino a131 dicembre 2021.
Per quanto riguarda invece la possibilità di spostamento dei crediti, dopo la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di formazione ECM da parte di Co.Ge.A.P.S., i crediti di recupero dell’obbligo formativo potranno essere solo quelli acquisiti in eccedenza rispetto al quantum necessario per l’assolvimento dell’obbligo formativo individuale.
Per la riduzione del debito formativo per i professionisti sanitari presso zone colpite da eventi sismici negli anni 2016 e 2017, la delibera chiarisce che per il triennio 2014-2016 è di 25 crediti; l’obbligo formativo (75 crediti per triennio 2017-2019), si riferisce ai soli professionisti che, in assenza di tale disposizione, avrebbero avuto un obbligo formativo triennale di 150 crediti; per tutti i professionisti che avrebbero dovuto per il triennio 2017-2019, ottenere un numero di crediti minore di 150, la riduzione è della metà dell’obbligo formativo; professionisti che hanno conseguito un numero di crediti superiore all’obbligo formativo possono portare in riduzione, per il triennio 2020-2022, i crediti in eccedenza.
Altra delibera riguarda chi è in pensione e svolge saltuariamente l’attività professionale sanitaria con un reddito annuo non superiore a 5.000 euro.
Questi soggetti, per avere diritto all’esenzione, dovranno dichiarare di aver cessato l’esercizio della professione sanitaria per pensionamento e di aver svolto esclusivamente attività lavorativa saltuaria. La riduzione dell’obbligo formativo individuale è calcolata in 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale, nel limite del!’ obbligo formativo individuale triennale.
Se l’attività professionale poi non dovesse essere più saltuaria, tornerebbe di nuovo l’intero obbligo formativo individuale triennale.
Per i provider è previsto che fino al termine dello stato di emergenza sanitaria e comunque in presenza di specifiche disposizioni, anche regionali, che vietino lo svolgimento di eventi residenziali o ne limitino numericamente la partecipazione, è consentito l’utilizzo di modalità di collegamento in videoconferenza per gli utenti che si connettano individualmente
Precisazioni anche per quanto riguarda la Formazione sul Campo (FSC)
Questa si caratterizza per lo svolgimento in “contesti lavorativi qualificati”, secondo quanto stabilito dai “Criteri di attribuzione dei crediti alle attività ECM”.
Si tratta di attività di formazione che hanno luogo all’interno del contesto lavorativo del discente e al quale sono strettamente connesse, finalizzate a migliorare le competenze professionali nello specifico ambito di pertinenza.
“Considerato, dunque, che la formazione sul campo (FSC) esplica la propria efficacia negli ambiti lavorativi ove quotidianamente il personale sanitario si trova ad operare – spiega la Commissione nazionale – la stessa appare esulare dal divieto di svolgimento di ‘convegni, congressi e altri eventi’ statuito dal DPCM del 14 gennaio 2021, all’art. 1, co. 10, l. o).
A tal riguardo si rappresenta che le circolari del Ministero della salute del 23 giugno 2020 e del 7 gennaio 2021, in materia di ‘indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione In sicurezza dei soccorritori’, specificano che ‘la formazione continua del personale sanitario dei sistemi di emergenza territoriale non può essere sospesa o rimandata, per evidenti motivi di mantenimento della capacità operative’.
Resta ferma la responsabilità del provider nell’organizzazione e nell’erogazione dell’evento FSC che deve avvenire nel rigoroso e completo rispetto delle prescrizioni adottate dalle competenti autorità in materia di gestione dell’emergenza sanitaria in atto”.