Ruoli e Funzioni
L'istituzione dei Collegi ora Ordini risale al 1954, essi sono enti di diritto pubblico non economici, istituiti e regolamentati dalle seguenti norme:
DLCPS 233/46
DPR 221/50
L. 1049/54
Gli Ordini professionali sono essenzialmente organi di autogoverno di una categoria professionale, ai quali lo Stato attribuisce in modo particolare:
La tutela del decoro e del prestigio della professione
La tutela del cittadino
La rappresentanza della professione
Potere disciplinare
L'ordine è tenuto a tutelare gli iscritti all' Albo nella loro professionalità, esercitando il potere disciplinare, contrastando l'abusivismo, vigilando sul rispetto del Codice deontologico e del Nomenclatore Tariffario, favorendo la crescita culturale degli iscritti, garantendo l' informazione e offrendo servizi di supporto per un corretto esercizio professionale; contestualmente esercita una tutela del cittadino/utente il quale ha il diritto, sancito dalla Costituzione, di ricevere prestazioni sanitarie da personale qualificato, in possesso di uno specifico titolo abilitante, senza pendenze rilevanti con la giustizia e con la necessaria competenza per l' esercizio professionale.
La suddetta tutela si esercita anche attraverso la compilazione, tenuta e pubblicazione dell' Albo di riferimento, l'individuazione dei rappresentanti presso Commissioni, Enti e Organizzazioni alla promozione del progresso culturale sino all'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti, sia che essi prestino la loro opera presso istituzioni pubbliche o private sia che svolgano la libera professione. L'ordine può inoltre, se richiesto, interporsi in caso di controversie sorte per questioni di esercizio professionale.
Il significato dell'appartenenza alla professione infermieristica è esplicitato nel Codice Deontologico e nella deontologia che viene espressa in ogni azione professionale in modo coerente tra l'essere Infermieri e fare gli Infermieri.
Il Codice Deontologico rappresenta la norma morale che guida l'esercizio professionale ed è lo strumento essenziale per regolare i rapporti con i fruitori dei servizi, i cittadini e gli altri membri delle professioni sanitarie.
Gli iscritti all'Albo costituiscono la comunità scientifica professionale responsabile di quanto sopra espresso ed è in questa ottica che vanno intesi gli studi, le proposte di norme legislative che riguardano la professione ed ogni sforzo compiuto per raggiungere obiettivi di alto livello culturale, tecnico ed umano.
Sull'obbligatorietà d'iscrizione all' OPI
L'obbligatorietà di iscrizione all'Albo è rivolta a tutte le categorie che hanno un Ordine o Collegio. Essa rappresenta non solo requisito essenziale per la partecipazione a un concorso, ma è altresì requisito indispensabile per poter svolgere l'attività sanitaria nell'ambito del rapporto di lavoro: la disciplina concorsuale introdotta a seguito del DPR 761/79 ha previsto infatti l'iscrizione quale requisito di accesso che, al pari di altri requisiti, non è limitato nel tempo ma va mantenuto per tutta la durata del rapporto di lavoro.
Tale condizione, per l'esercizio della funzione di Infermiere, Infermiere Pediatrico e Assistente Sanitario, viene inoltre sancita dall'art. 2 e art. 3 dei rispettivi Profili Professionali.
Anche l'art. 2229 Codice Civile pone una riserva di legge in merito all'individuazione delle professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in albi o elenchi appositi, e l'art. 2231 indica le conseguenze derivanti dalla mancanza di iscrizione all'albo. Inoltre l'estensione agli OPI delle norme del D Lgs. C.P.S. del 13/9/46, n. 233 operata dalla legge n. 1049/54, comprende l'obbligo di iscrizione ai fini dell'esercizio della professione. L' esercizio professionale in assenza di tale fondamentale requisito incorre nell' ipotesi delittuosa di esercizio abusivo della professione di cui all' art 348 del Codice Penale, potendo eventualmente investire di tale fattispecie di reato anche il datore di lavoro, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 110 e 348 del sopracitato Codice Penale.
L'iscrizione all' Albo professionale è quindi da intendersi quale strumento legittimante l'esercizio dell'attività professionale.
La struttura dell' OPI
La denominazione ormai anacronistica di Collegio piuttosto che Ordine, dipende dal fatto che per l'esercizio professionale si sia conseguito un diploma invece della laurea.
All'interno dell'OPI distinguiamo tre organi:
· l'Assemblea, costituita da tutti gli iscritti all'Albo, la quale ogni anno si riunisce per approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo e ogni quattro anni per le elezioni dei nuovi Organi;
· il Consiglio Direttivo, costituito da Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Consiglieri;
· il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri effettivi oltre a un membro supplente.
Gli Ordini Professionali sono riuniti in Federazione Nazionale, diretta da un Comitato Centrale che ha i compiti di coordinare e promuovere l'attività degli ordini, vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza della professione, esercitare il potere disciplinare nei confronti dei Consigli Direttivi degli ordini nonché di controllarne l'attività.
Il Presidente è il legale rappresentante dell'ordine. Convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e le assemblee degli iscritti. Cura le esecuzione delle deliberazioni, le relazioni sociali ed istituzionali; promuove e tutela l' immagine dell' Infermiere, dell' Infermiere Pediatrico e dell' Assistente Sanitario in ogni sede. C i colloqui con gli iscritti per particolari situazioni.
I Presidenti degli ordini sono membri di diritto del Consiglio Nazionale.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza e di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dallo stesso.
Il Segretario È responsabile del regolare andamento dell' ufficio, mentre il Presidente cura l' esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi organi collegiali e dirige l' attività degli uffici (art. 29 DPR 221/50) essendone il legale rappresentante. Sono ad esso affidati l' archivio, i verbali delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio, i registri delle relative deliberazioni, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa ai sensi dell'art. 3 lettera g) del decreto legislativo 13 settembre 1946 n. 233, il registro dei pareri espressi dal Consiglio, nonché gli altri registri prescritti dal Consiglio stesso. Spetta inoltre al Segretario, l' autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli atti da rilasciarsi a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati. In caso di assenza o impedimento il Segretario è sostituito dal consigliere meno anziano di età, che non sia il Tesoriere.
Cura le informative e la formazione del personale in merito a particolari normative o servizi.
Il Segretario e il Tesoriere, per le materie di competenza, collaborano con il Presidente alla stesura dell' odg, determinato dal Presidente, che per legge convoca e presiede il Consiglio direttivo e l' Assemblea.
Il Tesoriere è responsabile della gestione economica e contabile, nonché dei beni mobili ed immobili dell'ordine. Egli predispone il Bilancio Preventivo e Consuntivo di cui è responsabile in riferimento alla gestione di Entrate ed Uscite di cui assicura la regolare annotazione nei registri contabili. Nell' ambito delle sue funzioni istituzionali egli si relaziona con i Revisori dei Conti i quali, come già accennato, svolgono funzione di vigilanza.
Fornisce inoltre, al Presidente e al Consiglio Direttivo, ogni opportuno suggerimento atto a garantire la regolarità della gestione finanziaria, nel pieno rispetto del bilancio preventivo.
Al Consiglio Direttivo dell'ordine spettano numerose attribuzioni, anzitutto:
- la distribuzione delle cariche al suo interno e precisamente l'elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere ed in particolare la composizione e pubblicazione dell'Albo (che per la categoria degli infermieri è diviso in tre elenchi: Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari, Vigilatrici d'Infanzia;
-la vigilanza sulla conservazione del decoro e indipendenza dell'ordine, da intendersi non solo della struttura, ma anche di ogni singolo iscritto;
- la nomina di rappresentanti dell'ordine quali membri di Commissioni istituzionalmente riconosciute;
- la nomina di Commissioni di studio e ricerca sulla professione e sulla sanità in genere;
- la partecipazione con contributi scritti e verbali alle udienze conoscitive sulla formulazione di direttive e leggi emanate dagli Enti locali;
- la partecipazione a incontri, convegni, corsi, con gli interventi richiesti dagli argomenti in discussione e sempre a tutela e sviluppo della professione.
La promozione e l'attuazione di gruppi di studio all'interno della professione, di aggiornamenti, di pubblicazioni/informazioni, di incontri con i singoli iscritti sono gli ulteriori aspetti dei doveri del Consiglio Direttivo che è chiamato ad esercitare anche il potere disciplinare nei confronti dei propri iscritti, salvo i casi nei quali non intervengano disposizioni di legge diverse.