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Vademecum ECM

OPI
18 Ott 2021
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VADEMECUM ECM
Educazione Continua in Medicina


PREMESSA
Le più recenti Determine e Delibere della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) e i successivi interventi legislativi hanno apportato sostanziali e profonde modifiche alla normativa che regolamenta l'Educazione Continua in Medicina (ECM).
Il quadro normativo storico, precedentemente basato sulle delibere degli anni 2016-2018 relative ai vecchi trienni, è stato interamente superato e riorganizzato per rispondere alle esigenze del nuovo impianto regolatorio del triennio formativo corrente 2026-2028 e alla disciplina di recupero dei periodi precedenti.
Il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario costituisce l'unico documento ufficiale e consolidato di riferimento per l'assolvimento dell'obbligo. Il presente Vademecum, curato dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Teramo, è stato interamente aggiornato per guidare l'iscritto tra i nuovi adempimenti, le scadenze e le straordinarie misure di sanatoria introdotte a livello nazionale.


OBBLIGATORIETÀ DELL'E.C.M. E DISPOSIZIONI ATTUALI


L'obbligo di acquisire i crediti formativi ECM è indissolubilmente vincolato all'iscrizione all'Ordine professionale per l'esercizio, attuale o futuro, della professione sanitaria, indipendentemente dal profilo contrattuale (dipendente pubblico, privato o libero professionista).
Il D.Lgs 502/1992 (art. 16-bis - sexies, ed in particolare l'art. 16-quater relativo all'incentivazione alla formazione continua) e il D.L. 138/2011 (art. 3, comma b) stabiliscono con chiarezza che la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere l'attività professionale. La violazione di tale obbligo determina espressamente un illecito disciplinare sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale.
A livello deontologico, l'aggiornamento costante e lo sviluppo delle competenze professionali rappresentano un preciso dovere verso il cittadino e la salute pubblica. L'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e recepito dalla normativa vigente affida agli Ordini territoriali e alle rispettive Federazioni nazionali (FNOPI) il compito tassativo di vigilare sull'assolvimento dell'obbligo formativo dei propri iscritti ed emanare i provvedimenti di competenza in caso di inadempienza.


Il Triennio Corrente 2026-2028


- Obbligo standard: Il debito formativo standard per il triennio in corso (2026-2028) è confermato in 150 crediti (al netto di esoneri, esenzioni o bonus individuali).
- Flessibilità annuale: È mantenuta la totale flessibilità temporale, senza alcun limite minimo o massimo di crediti da conseguire all'interno della singola annualità.


Recupero Straordinario del Triennio Precedente 2023-2025


In base al Decreto Legge Milleproroghe (convertito in Legge n. 26/2026), il termine utile per il conseguimento dei crediti formativi mancanti relativi al triennio 2023-2025 è stato prorogato ufficialmente fino al 31 dicembre 2028. I crediti acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 2026 possono essere imputati al triennio precedente. L'operazione di 'spostamento' deve essere eseguita manualmente dal professionista all'interno della propria area riservata sul portale Co.Ge.A.P.S. entro e non oltre il 30 giugno 2029.
La Novità Principale: Sanatoria Storica e Crediti Compensativi (2014-2022)
La Delibera della CNFC n. 1/2025 ha introdotto la misura più rilevante degli ultimi anni: il meccanismo dei crediti compensativi. Tutti i crediti formativi ECM che il professionista acquisisce in eccedenza nel triennio 2026-2028 (unitamente ad eventuali eccedenze accumulate a partire dal 2014) verranno utilizzati automaticamente dall'algoritmo centrale del Co.Ge.A.P.S. per colmare a ritroso i debiti formativi riscontrati nei trienni precedenti (2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022).
Questa procedura avviene in modalità totalmente automatizzata al termine del ciclo e non richiede alcuna richiesta o azione manuale da parte dell'iscritto, azzerando le vecchie e complesse procedure burocratiche di ricollocamento.


Il Vincolo Assicurativo (Legge Gelli-Bianco)


Si richiama l'attenzione di tutti gli iscritti sulla stretta interconnessione tra la regolarità formativa e la tutela legale. In attuazione della Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) e del relativo D.M. 232/2023, a partire dal triennio 2023-2025 l'efficacia e l'operatività delle polizze assicurative di responsabilità civile professionale (RC Professionale e colpa grave) sono rigorosamente condizionate all'assolvimento di almeno il 70% dell'obbligo formativo individuale triennale. Il mancato raggiungimento di tale soglia espone il professionista al rischio concreto di nullità o mancata copertura da parte della compagnia assicurativa in caso di sinistro.


ESONERI DALL'OBBLIGO FORMATIVO
L'esonero costituisce una riduzione dell'obbligo formativo individuale triennale legata alla frequenza di corsi universitari o di formazione post-base, svolti in Italia o all'estero, e attinenti al profilo professionale di appartenenza. L'esonero viene concesso a domanda dell'interessato e non preclude in alcun modo lo svolgimento contemporaneo dell'attività professionale.


Condizioni per il Riconoscimento


Hanno diritto all'esonero i sanitari che frequentano corsi di formazione post-base istituzionali della propria categoria, tra cui:


- Corsi di Laurea Magistrale nell'area delle professioni sanitarie.
- Master universitari di primo livello (durata annuale, minimo 60 CFU).
- Master universitari di secondo livello (durata annuale o pluriennale, minimo 60 CFU/anno).
- Dottorati di ricerca e corsi di perfezionamento scientifico di livello universitario.
- Corsi di formazione manageriale per professionisti sanitari legalmente riconosciuti.


Restrizioni importanti da ricordare:
- Pertinenza professionale: Non è ammesso il riconoscimento di esoneri per corsi universitari o master non coerenti o non pertinenti con l'attività sanitaria esercitata (es. Master in Comunicazione Istituzionale, Master in Progettazione Sociale o discipline puramente amministrative/teoriche slegate dal contesto salute).
- Incompatibilità dei crediti: Eventuali crediti ECM maturati dal professionista durante il periodo di validità dell'esonero non saranno conteggiati nel computo del fabbisogno formativo individuale, in quanto l'obbligo per quel preciso lasso di tempo risulta già ridotto o azzerato alla fonte.
- Catastrofi naturali: La CNFC mantiene la facoltà di valutare e concedere esoneri o riduzioni speciali per i professionisti sanitari operanti in aree ufficialmente colpite da calamità o catastrofi naturali.


Periodi e Modalità di Calcolo
La durata temporale dell'esonero è strettamente legata alla durata legale del corso di studi frequentato.
L'esonero viene calcolato e applicato nella misura fissa di 4 crediti ECM per ogni mese di effettiva frequenza. La frazione di mese viene conteggiata come mese intero solo se l'attività formativa si protrae per una durata superiore a 15 giorni all'interno dello stesso (es. un corso della durata complessiva di un mese e 16 giorni dà diritto all'abbattimento di 8 crediti formativi).


Le macro-tipologie applicate si dividono in:


- Esoneri Annuali Totali: Applicati per interi anni accademici relativi a corsi che prevedono il rilascio di almeno 60 CFU/anno.
- Esoneri Parziali o Mensili: Calcolati proporzionalmente per frazioni di anno o per corsi di durata inferiore all'annualità standard.


VERIFICA DELLA POSIZIONE CREDITI: ACCESSO CO.GE.A.P.S.
Si informa che le vecchie modalità di registrazione e accesso basate su credenziali create dall'utente (username e password) sono state definitivamente dismesse. In linea con le normative di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, l'accesso alla propria area riservata sul portale nazionale del Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) avviene esclusivamente tramite:


- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
- CIE (Carta di Identità Elettronica)


Attraverso l'area personale l'iscritto può monitorare in tempo reale il proprio portfolio crediti, visualizzare le compensazioni e le spalmature automatiche eseguite dall'algoritmo per i trienni passati, e inserire autonomamente le istanze di esonero o esenzione non trasmesse in via automatica dalle università.

 

RIMANE IMPRESCINDIBILE DA PARTE DEL PROFESSIONISTA IL CONFRONTO CON LA PIATTAFORMA COGEAPS

Letto 7689 volte Ultima modifica il Domenica, 13 Settembre 2026 14:50
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