L'operatore socio-sanitario (OSS) è stato individuato al fine di corrispondere a specifiche esigenze di talune professioni sanitarie (segnatamente quelle dell'area infermieristica e ostetrica), le quali necessitano di personale di supporto che svolga mansioni di carattere prettamente tecnico.
In questo contesto, la componente sanitaria delle attribuzioni dell'OSS si risolve in mansioni semplici, legate per lo più all'assistenza alla persona e non all'esecuzione di pratiche curative o alla somministrazione di farmaci.
L'inquadramento dell'OSS nell'area tecnica è, pertanto, una scelta che rispecchia il relativo profilo, e risulta inoltre coerente con il corrispondente percorso formativo così come disciplinato dall'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, che non contiene previsioni tali da giustificare l'inquadramento dell'OSS fra gli operatori dell'area sanitaria.
È opportuno considerare che nell'area sanitaria sono inquadrate le professioni sanitarie al cui esercizio si accede dopo lo svolgimento di un percorso universitario, al cui termine si consegue una laurea, mentre l'OSS non è un professionista sanitario bensì un operatore che svolge le proprie attività dopo aver portato a termine un percorso regionale, compiuto il quale si consegue un attestato di qualifica.
L'inquadramento dell'OSS nell'area sanitaria potrebbe avere delle rilevanti conseguenze di ordine pratico, laddove fosse impropriamente considerato idoneo un impiego di tale figura professionale nello svolgimento di mansioni esclusivamente sanitarie, con il conseguente abbandono di quelle di tipo domestico-alberghiero o di quelle connesse al governo dell'ambiente di vita dei pazienti.
Pertanto un diverso inquadramento dell'OSS, oltre a non essere coerente con le norme attualmente in vigore, sarebbe difficilmente conciliabile con la sua realtà operativa.
Inoltre, l'opportunità di un OSS che svolga, entro limiti ben definiti e senza snaturarne la figura professionale, attività di carattere sanitario, è stata soddisfatta con l'accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, con il quale è stata disciplinata la formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell'operatore socio-sanitario (OSSS).
In base a detto accordo, l'operatore, adeguatamente preparato in esito allo svolgimento di un percorso formativo aggiuntivo rispetto a quello base, "oltre a svolgere le competenze professionali del proprio profilo, coadiuva l'infermiere o l'ostetrica/o e, in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione, è in grado di eseguire" determinate attività di carattere sanitario.