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Responsabilità sanitaria / Polizza professionale

Visto da Noi
08 Dic 2021
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logo opiLa Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni infermieristiche (FNOPI) ha reso disponibile, sin dal gennaio 2019, a seguito di una gara internazionale, anche se senza alcun obbligo di adesione, una polizza in convenzione per la responsabilità professionale, in virtù dei dettami della legge 24/2017 sulle ‘Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie’ (cosiddetta “Legge Gelli”).


Gli effetti della gara di cui sopra terminano il 31 dicembre 2024; di conseguenza, al fine offrire un utile servizio a tutti gli iscritti per l’annualità 2025, la FNOPI, come da delibera n. 150 assunta in data 20 novembre 2024 dal Comitato Centrale, ha inteso voler acquisire manifestazioni di interesse da parte di persone giuridiche disponibili a stipulare convenzioni non onerose aventi ad oggetto la stipula di contratti, a condizioni di favore, di polizze assicurative per la garanzia di Responsabilità Civile professionale per persone fisiche regolarmente iscritte all’Albo professionale che svolgono l’attività di infermiere e infermiere pediatrico in qualunque forma esercitata ivi compresa l’attività libero professionale o in regime misto, nonché la messa a disposizione di ulteriori coperture e/o servizi aggiuntivi.

L’attivazione e la gestione delle singole adesioni non è effettuata dalla FNOPI che resta del tutto estranea ai rapporti e mette a diposizione il proprio portale istituzionale per verificare lo stato di corretta iscrizione all’albo professionale e reindirizzare l’iscritto sulle piattaforme dedicate per la stipula delle polizze e la fruizione degli eventuali servizi aggiuntivi.

Le convenzioni ricevute dagli intermediari proponenti sono pertanto accessibili da parte di tutti gli iscritti all’Albo degli Infermieri e degli Infermieri pediatrici tramite questa apposita area dedicata del sito FNOPI, per tutelare:

-  attività svolta in regime di dipendenza per conto del SSN;
-  attività svolta presso Strutture Sanitarie o Sociosanitarie private;
-  attività svolta in regime di libera professione;
-  attività svolta per il tramite di cooperative;
-  attività svolta all’interno di società tra professionisti.

I punti di forza richiesti sono stati i seguenti:

apertura del sinistro fin dalla ricezione di comunicazione ex Art. 13 L. 24/2017 da parte dell’Azienda di appartenenza;
retroattività illimitata;
postuma decennale;
massimale pari a 5.000.000 di euro
nessuna franchigia e/o scoperto.
Dall’esito di apposita istruttoria, il Comitato Centrale ha valutato positivamente due offerte di polizza in convenzione, proposte dai seguenti soggetti.

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Letto 6643 volte Ultima modifica il Sabato, 11 Gennaio 2025 08:22
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