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Infermieri e tariffe in libera professione
In seguito all’abrogazione dei tariffari i liberi professionisti si trovano a far fronte ad un ulteriore sforzo lavorativo, quello appunto di determinare in modo oculato le somme dei compensi relativi alle prestazioni offerte ai clienti.
Anche gli infermieri liberi professionisti hanno dovuto fare i conti con l’assenza di uno strumento ufficiale per la definizione dei “prezzi da esporre al pubblico”.
La Legge n°27 del 2012 ha sancito le misure urgenti in materia di concorrenza e competitività, con attenzione agli interessi del consumatore, abrogando appunto i tariffari professionali. In tale documento normativo è dettagliatamente indicato quale atteggiamento il professionista debba tenere nei confronti di colui che ne richiede le prestazioni. È fatto obbligo di informare preventivamente il committente, riguardo:
i dati della polizza assicurativa su eventuali danni provocati nell’esercizio professionale;
grado di complessità del lavoro;
somma di denaro corrispondente al valore dell’attività svolta.
Pattuizione dei compensi
La pattuizione dei compensi deve:
avvenire nel momento del conferimento dell’incarico;
essere adeguata all’importanza dell’opera prestata;
essere illustrata in un preventivo di massima nel quale elencare ogni singola voce di costo (compenso, spese, oneri, contributi ed eventuali rimborsi spettanti ai tirocinanti).
A distanza di quattro anni è stato poi emanato dal Ministero della Salute il decreto 19 luglio 2016 n°165, in vigore dal successivo 30 agosto, che ha il precipuo scopo di definire i criteri di determinazione dei compensi relativi alle prestazioni dei medici veterinari, psicologi, farmacisti, infermieri, ostetriche e tecnici di radiologia nell’esercizio dell’attività libero professionale.
L’ambito applicativo di tale strumento normativo è rivolto alla liquidazione operata dagli organi giurisdizionali, giudicanti controversie tra il professionista e il cliente sulla commisurazione delle parcelle.
Il decreto è completato da un Allegato che riporta i valori medi di riferimento delle prestazioni. Il criterio che il giudice deve seguire è di correlazione di tali indici tabellari (definiti tra l’altro “non vincolanti”) con i “parametri specifici” stabiliti all’art.3 e a quelli “generali” dell’art.2.
Il decreto più nel dettaglio
Calcolo compensi
Iniziando dai “parametri generali” va specificato che nel calcolo dei compensi devono essere escluse alcune voci, le quali costituiscono capi a sé e quindi liquidate in via autonoma:
le spese (da rimborsare a qualsiasi titolo, anche forfettario);
gli oneri (marche da bollo, ecc.);
i contributi e i costi relativi agli ausiliari incaricati dal professionista.
Da includere nel compenso sono invece i costi delle attività accessorie alla prestazione. Inoltre, laddove venga conferito un incarico collegiale, è liquidabile un unico compenso, aumentabile del 100%.
Per gli incarichi a società si concretizza un solo compenso ancorché la prestazione sia svolta da più soggetti; in caso di incarichi parziali (interrotti o di completamento) si terrà conto dell’attività effettivamente svolta.
Il preventivo
Il punto maggiormente rilevante è rappresentato dal peso che la mancata elaborazione del preventivo di massima avrebbe nel giudizio di liquidazione: tale eventualità è espressamente sancita quale ”elemento negativo” a disposizione del giudice, cioè a netto sfavore del professionista (negligente).
I costi del lavoro
I “parametri specifici” sono invece quei fattori che determinano direttamente l’entità del compenso e devono essere quindi tenuti in considerazione partendo dai valori tabellari, da cui eventualmente il giudice potrà discostarsi in base alla fattispecie concreta.
Si tratta del costo del lavoro (remunerazione di base attesa), del costo delle tecnologie sanitarie (ammortamento, manutenzione), dei consumi (materiale sanitario), dei costi generali (segreteria, affitto locali, utenze, materiale non sanitario di consumo, assicurazione) e del margine atteso (rischio di impresa, complessità della prestazione).
L’Allegato invece funge da “Parametratore di valore medio di liquidazione”, quindi da punto di partenza e orientamento: riporta una tabella per ogni categoria professionale, in cui ogni prestazione viene prezzata.
La griglia dedicata all’infermiere elenca 190 voci di intervento, numerate progressivamente e suddivise in due gruppi: le prestazioni di tipo tecnico (sono 121 e siglate con la “T”, il cui valore può essere incrementato del 25% in liquidazione) e quelle di tipo relazionale (69 voci siglate con la “R” il cui valore può crescere fino al 100%).
Nel caso in cui la controversia riguardi prestazioni non contemplate nel tabellario sopra citato, il giudice opera la commisurazione dei compensi in via analogica utilizzando, oltre ai “parametri specifici”, le “Maggiorazioni e riduzioni” previste all’art.4: nei casi di interventi di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, o in situazioni di urgenza, il valore può essere aumentato sino al 100%.
Perché analizzare un decreto indirizzato all’autorità giudiziaria?
Conoscendo gli strumenti che il giudice può/deve utilizzare in un’ipotetica causa che ci vede coinvolti con il nostro committente riguardo al valore del lavoro prestato, va da sé che rispettando i crismi su cui si baserà la valutazione del magistrato difficilmente potremo veder negate le nostre ragioni.
Per cui, gli adempimenti del professionista - mirati ad un’autotutela preventiva - dovranno riguardare in concreto:
il rispetto dei doveri informativi imposti al professionista dalla L.27/2012 (sopra descritti) con particolare attenzione alla precisa predisposizione del preventivo di massima, che oltre al tradizionale valore probatorio assume una connotazione - quasi deontologica - ben precisa, vista la valenza negativa della mancata predisposizione (in perfetta aderenza ai principi di trasparenza da tempo imposti a tutela del consumatore, nonché all’obbligo di condurre secondo buona fede le trattative precontrattuali);
la conoscenza dei valori tabellari, che seppur non vincolanti impostano la commisurazione effettuata dal giudice; in tal guisa è possibile analizzare predittivamente l’incidenza dei fattori della propria attività determinanti il prezzo da applicare al lavoro svolto, così da evitare l’emissione di parcelle palesemente opinabili in sede di giudizio;
l’ampliamento del proprio bagaglio professionale alla dimensione imprenditoriale, che irrinunciabilmente si apre alla gestione del proprio agire in senso squisitamente economico, oltre che finanziario, fiscale e previdenziale (i riferimenti dell’elaborazione dei “parametri specifici” e dei valori tabellari ne dimostrano la derivazione dalle scienze economiche).