Sono state presentate a Roma, in occasione dell’evento nazionale Agenas, le principali novità sulla formazione nel settore salute con un focus sulle nuove regole per promuovere l’adozione delle migliori prassi su tutto il territorio nazionale. Parole chiave, a partire dall'1 gennaio 2019, saranno: regole più snelle, trasparenza, incremento dei controlli sugli eventi, percorsi formativi mirati e Fad. Ma, prima di tutto, misurazione e monitoraggio della qualità della formazione.
Ecco alcune tra le novità inserite nel nuovo Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario
Obbligo di formazione continua
L’obbligo formativo è triennale, viene stabilito con deliberazione della Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC) ed è, per il triennio 2017-2019, pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
Per il triennio 2017-2019, il professionista sanitario deve assolvere, in qualità di discente di eventi erogati da provider, almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni.
La residua parte del 60% dei crediti può essere maturata anche mediante attività di docenza in eventi ecm ovvero mediante le attività di “formazione individuale”.
Non possono essere maturati più di 50 crediti formativi per la partecipazione ad un singolo evento formativo.
Chi deve formarsi e a partire da quando
Tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente son destinatari dell'obbligo ecm.
L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine.
Attestati ecm e attestati di partecipazione
Il professionista sanitario può richiedere in qualsiasi momento al provider l’attestato ecm dal quale risulti il numero di crediti dallo stesso maturati.
La consegna dell’attestato può avvenire anche tramite strumenti informatici (con tracciabilità delle operazioni) e preceduta dal controllo, da parte del provider, del superamento positivo delle verifiche finali sulla partecipazione all’evento formativo, ove previste, anche se l’evento non è stato rapportato ancora all’Ente accreditante.
La data di acquisizione dei crediti coincide con la data in cui il discente ha superato positivamente la prova di verifica ove prevista; coincide invece con la data di conclusione dell’attività formativa qualora non sia prevista la prova di verifica dell’apprendimento.
Dossier formativo
Il dossier formativo, che può essere individuale o di gruppo, offre un bonus quale riduzione dell’obbligo formativo del singolo professionista, è quantificato nella misura di 30 crediti formativi, di cui 10 assegnati nel triennio 2017/2019 se il professionista costruirà un dossier individuale o sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno o nel secondo anno del corrente triennio.
Gli ulteriori crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora il dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza.
Esoneri
La frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari dà diritto all'esonero dalla formazione ecm.
La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza.
L’esonero non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale. La misura dell’esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista.
La durata dell’esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l’esonero è attribuito all’anno di maggior frequenza. Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione dell’esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero.
Esenzioni
L’esenzione consiste in una riduzione dell'obbligo formativo triennale nei casi di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata, quali:
- congedo maternità e paternità
- congedo parentale e congedo per malattia del figlio
- congedo per adozione e affidamento preadottivo
- aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale
- congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap
- aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari
- permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie
- assenza per malattia
- richiamo alle armi-partecipazione a missioni all’estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della CRI
- aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale
- direttore socio-sanitario e direttore generale
- aspettativa per cariche pubbliche elettive
- congedo straordinario per assistenza familiari disabili.
L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ecm ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata.
Il calcolo dell’esenzione ove coincidente con l’anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo. L’esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.
È stato pubblicato, inoltre, il nuovo Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ecm in cui sono stati definiti requisiti minimi e standard di accreditamento dei provider e della disciplina generale degli eventi ecm e contiene le specifiche procedure operative relative a tali procedimenti.
Il Manuale entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2019 per le regioni che non hanno adottato un proprio manuale regionale, mentre per le altre - fatta salva la possibilità di adottare manuali regionali secondo le procedure di cui all’'art. 47 dell'Accordo Stato-Regioni del 2017 - le disposizioni del manuale nazionale dovranno essere recepite entro il 30 giugno 2019.