La disciplina dell’orario di lavoro è stata più volte modificata nel corso degli ultimi anni. In un primo momento il legislatore era intervenuto con la Legge 196/1997 (cd. “Legge Treu”).
Successivamente il D.Lgs. 66/2003, recependo le Direttive comunitarie 93/104/CE e 2000/34/CE, ha introdotto una regolamentazione quadro in materia e altre importanti questioni ad esso connesse.
Sulla scorta della nuova normativa, si può definire l’orario di lavoro come il periodo in cui il lavoratore è al lavoro e a disposizione del datore di lavoro, con l’obbligo di esercitare la sua attività o le sue funzioni. Al contrario, qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro è definito come periodo di riposo.
L’orario di lavoro dovuto da infermieri ed ostetriche è il debito orario contrattualmente da ogni dipendente, che secondo l’ultimo CCNL 2019-2021 è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l’orario di lavoro è articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore. Nel rispetto del monte ore annuale, potranno essere previsti periodi con orari di lavoro settimanale, fino ad un minimo di 28 ore e, corrispettivamente, periodi fino a quattro mesi all’anno, con
orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 44 ore settimanali.
L’orario di servizio è la modalità pratica di articolazione dell’orario di lavoro, in funzione delle esigenze operative della struttura di assegnazione. L’orario di servizio comprende, il lavoro straordinario, la pronta disponibilità e le prestazioni aggiuntive. In buona sostanza è lo strumento gestionale, mediante il quale si assicura la presenza del personale sanitario nei servizi ospedalieri e territoriali, nell’arco delle 24 ore.