Il 4 aprile entrerà in vigore il Decreto legislativo del 19 marzo 2024 n. 31 che modifica il codice penale in tema di procedibilità d’ufficio per il reato di lesioni personali e danneggiamento. Sarà possibile procedere d’ufficio anche nel caso di lesioni personali ai professionisti sanitari, indipendentemente dalla gravità della lesione, lieve, grave o gravissima.
Dal 4 aprile 2024 sarà dunque possibile ottenere un’automatica tutela anche nel caso di lesioni personali lievi oltre che gravi o gravissime, indipendentemente dalla volontà della vittima di sporgere denuncia.
Da marzo del 2023, il contrasto agli episodi di violenza è stato già rafforzato: con il decreto legge 34/2023 le lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, comporta la reclusione da due a cinque anni (articolo 583 quater del Codice penale), aumentabili a dieci se le lesioni sono “gravi” e fino a sedici se “gravissime”.
Il nuovo testo coordina le modifiche introdotte con il Dlgs. n. 150/2022 al regime di procedibilità del delitto di lesioni personali e alla – sopravvenuta – modifica dell’art. 583-quater, comma 2, c.p. (introdotta dall’art. 16 del Dl “Bollette” n. 34/2023), per affermare con maggiore chiarezza il regime di procedibilità d’ufficio rispetto al delitto di lesioni commesso in danno di personale esercente professione sanitaria. Modifica l’ultimo comma dell’art. 635 c.p. per uniformare il regime di procedibilità del danneggiamento aggravato dalla violenza alla persona o con minaccia a quello previsto per la fattispecie analoga e più grave di cui all’art. 625, n. 7, c.p. (cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede). Estende anche a questa ipotesi il regime transitorio già previsto in materia di modifica del regime di procedibilità dall’art. 85 del Dlgs. n. 150/2022.
Ora, quindi, con i correttivi alla cosiddetta riforma Cartabia, la procedibilità d’ufficio comporta l’intervento della giustizia anche se la vittima non ha sporto o non intende sporgere querela e viene sancita la procedura d’ufficio anche nel caso di lesioni lievi.