04/11/2015 - Il Comitato di settore ha messo a punto uno schema di direttiva all'Aran per prevedere nel nuovo contratto le possibili deroghe all'obbligo di turni di riposo di unidici ore consecutive ogni 24 di lavoro. Le otto possibilità per il comparto (nove per la dirigenza). La bozza di direttiva
Otto deroghe possibili (nove per i medici e i dirigenti non medici) alla disapplicazione dell’esclusione del personale del Servizio sanitario dalla disciplina del Dlgs 66/2003 che stabilisce il diritto a 11 di ore di risposo consecutivo ogni 24 ore di lavoro.
E la possibilità in caso di carenza di personale, di necessità di garantire la continuità assistenziale distinguendo servizi con turni h24 e h12, del rispetto del vincolo economico relativo alla spesa per il personale fissato nella manovra 2010 e modificato in quella 2015, che la contrattazione nazionale elevi da 4 fino a 6 mesi o anche a 12 per “ragioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro” il limite di 4 mesi previsto come periodo di riferimento per il calcolo della durata media di 48 ore settimanali dell’orario di lavoro.
Le nuove indicazioni sono contenute nella bozza di atto di indirizzo all’Aran per la contrattazione nazionale, messo a punto dal Comitato di settore Regioni-Sanità per quanto riguarda la nuova normativa sull’orario di lavoro. E che dovrà ora fare un passaggio dai governatori prima dell'invio ufficiale all'Agenzia. Una nuova disciplina contrattuale la cui definizione è definita ormai “indispensabile” dallo stesso Comitato di settore, ma poiché il contratto non ce la farà entro il 25 novembre, il Comitato di settore suggerisce all'Aran un provvedimento urgente.
La disciplina delle deroghe per il comparto sanità prevede otto possibilità:
- dovrà essere riferita solo al personale addetto ai servizi relativi all’accettazione, al trattamento e alle cure delle strutture ospedaliere;
- essere finalizzata a garantire la continuità assistenziale;
- consentire riposi inferiori alle undici ore solo se le Regioni e gli enti del Ssn avranno messo in atto tutte le misure organizzative per la razionalizzazione delle strutture e l’ottimizzazione delle risorse umane, anche riorganizzando turni e piani di lavoro;
- individuare in rapporto alla finalità di continuità assistenziale i casi in cui può essere consentita la deroga alle disposizioni sul riposo giornaliero. In particolare dovranno essere consentiti riposi inferiori ad undici ore in caso di eventi eccezionali e non prevedibili, o assenze improvvise, per prolungamenti di interventi chirurgici, malattie o infortuni, situazioni di urgenza, ecc.
- indicare i criteri delle “ragioni oggettive” che possono impedire di usufruire delle 11 ore di riposo, individuando però misure di protezione del personale e prevedendo la possibilità di riposi compensativi inferiori a undici ore per i profili in numero limitato e con competenze non delegabili ad altri profili;
- individuare gli istituti esclusi dal computo dell’orario di lavoro perché le attività non sono riconducibili alla definizione dello stesso orario di lavoro previssta dal Dlgs (ad esempio attività di carattere volontaristico, la partecipazione ai corsi di formazione, a determinate commissioni, a comitati scientifici, ecc.);
- definire i meccanismi di calcolo del riposo in rapporto alle attività lavorative del personale in servizio di pronta disponibilità: tali attività sospendono e non interrompono il riposo;
- stabilire che i criteri per l’attuazione delle clausole della contrattazione collettiva nazionale per le deroghe al riposo giornaliero devono essere definiti con la contrattazione integrativa.
Stesse regole per la dirigenza, a cui si aggiunge la previsione che riguarda il servizio di guardia per aree funzionali omogenee, la continuità terapeutica per la quale il medico deve essere presente anche prima dell’inizio della guardia (ma dovranno essere garantite almeno 8 ore di riposo) e l’individuazione individuare delle tipologie di attività libero professionale che in rapporto al concetto di orario di lavoro devono essere escluse dal computo dello stesso per la determinazione della durata del riposo giornaliero di undici ore.