01/03/2017 - Il Ddl “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” è legge. IL TESTO
Il Ddl “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” è legge (VEDI TESTO ALLEGATO).
La Camera ha convertito ieri sera senza modifiche il testo inviato a gennaio dal Senato e dopo circa quindici anni di attesa i professionisti sanitari hanno nuove regole sulla responsabilità che vanno a loro favore e, soprattutto, a favore del rapporto coi pazienti.
Tra le altre novità, il testo prevede che tutti rispondano della sicurezza delle cure.
Il difensore civico avrà la funzione di garante del diritto alla salute ed è interpellabile direttamente dai pazienti. Si istituiscono i centri regionali per la gestione del rischio sanitario che raccolgono i dati delle strutture sugli errori e li convogliano all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità che sarà istituito all'Agenas.
Non è citabile per colpa grave il sanitario se chiede il consenso informato del paziente e segue le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida. A definirle sarà un organismo di cui fanno parte Agenas, Istituto superiore di Sanità, Agenzia del Farmaco ministero della Salute, Regioni, Province autonome, società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie.
E’ introdotta nel codice penale la distinzione tra colpa grave e colpa lieve: il sanitario risponde di omicidio o lesioni colpose (gravi) solo se, in caso di morte, ha operato con imperizia, non ha seguito le raccomandazioni previste dalle linee guida e dalle buone pratiche assistenziali. A valutare eventuali eccezioni sarà il giudice.
La responsabilità civile è extracontrattuale: è il paziente a dover provare chi ha fatto il danno e la denuncia cade in prescrizione dopo 5 anni e non 10, mentre resta contrattuale la Rc dell'azienda sanitaria.
Scatta poi l’obbligo di assicurazione non solo per le strutture pubbliche per fatti dei loro dipendenti, ma anche quelle private per fatti di sanitari che non sono loro dipendenti e per le strutture socio sanitarie.
E’ introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione e se non va a buon fine scatta l'accertamento tecnico preventivo cui tutte le parti devono partecipare pena il pagamento delle spese della consulenza indipendentemente dall'esito del giudizio e di una somma alla parte che ha partecipato alla conciliazione. Il danneggiato può fare richiesta risarcitoria direttamente all'assicurazione della struttura e/o del sanitario.
L'autorità giudiziaria dovrà affidare sempre la consulenza e la perizia a un collegio costituito da un medico specializzato in medicina legale, ma anche a uno o più specialisti con specifica e pratica conoscenza dell’oggetto del procedimento di tutte le professioni sanitarie.
All'articolo 9 è previsto che l'azienda chiamata a risarcire si rivalga sul sanitario solo per dolo e colpa grave e per un tetto massimo di 3annualità lorde. La rivalsa della struttura pubblica sul dipendente può essere proposta solo se la sentenza di condanna è passata in giudicato ed evidenzia responsabilità per fatti o condotte del sanitario ascrivibili a dolo o colpa grave. All'articolo 10 si obbligano tutte le strutture pubbliche e private (convenzionate e non) ad assicurare la Rc verso terzi e verso prestatori d'opera e renderne pubblici i dati; l'obbligo di assicurare la responsabilità personale del sanitario resta per la libera professione e limitatamente all'azione di rivalsa della struttura verso il sanitario.
La legge prevede poi un decreto del mistero dello Sviluppo economico per recepire un accordo tra assicurazioni (Ania), Ivass e Ordini che individui i requisiti minimi delle polizze assicurative e quelli relativi all'autoassicurazione della struttura.
Le compagnie possono estendere la copertura a eventi accaduti nei 5 anni ante-conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati durante la vigenza della polizza. Le strutture devono comunicare al professionista se su di lui pende un giudizio. Ed è istituito un fondo di garanzia finanziato dalle compagnie per coprire i danni sopra-massimale.
“Quella sulla responsabilità professionale – commenta Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione OPI - è una legge importantissima perché prima di tutto ristabilisce un percorso in cui non saranno più avvocati e tribunali la ‘guida’ dei pazienti, ma una ritrovata serenità nel loro rapporto con i professionisti sanitari, definendo con chiarezza quando i professionisti non sono imputabili per colpa grave e come vanno risolte le controversie. Ma lo anche perché riconosce l’assoluta trasversalità della rilevanza dei compiti e delle azioni di tutte le professioni impegnate nell’assistenza e per soddisfare i bisogni dei pazienti. Non dimentichiamo infatti che seppure è nell’uso comune associare la legge alla sola responsabilità del medico, il Parlamento, a cui va riconosciuto il merito di aver abbattuto un muro che ormai impediva la conversione delle norme da almeno quindici anni e che come Federazione degli infermieri ringraziamo, ha aggiustato il tiro e la legge è sulla sicurezza delle cure e della persona assistita prima di tutto e sulla ‘responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie’ nel loro complesso”.
“Per quanto riguarda le professioni sanitarie – aggiunge Mangiacavalli -, un ulteriore ringraziamento al Parlamento e ai relatori del provvedimento al Senato e alla Camera, va per aver introdotto alcuni principi che l’opi aveva chiesto durante l’iter della legge. Il primo è che le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida a cui tutti dovranno attenersi per non incorrere nei profili della responsabilità, saranno messe a punto dalle istituzioni, dalle società scientifiche, ma anche dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie. Il secondo è che l'autorità giudiziaria dovrà affidare sempre la consulenza e la perizia a un collegio costituito da un medico specializzato in medicina legale, ma anche a uno o più specialisti con specifica e pratica conoscenza dell’oggetto del procedimento. E ci si riferisce esplicitamente a tutte le professioni sanitarie che quindi potranno far parte a tutti gli effetti dei Ctu”.
“Passi importantissimi poi – prosegue -, anche se tutta le legge lo è, sono l’assicurazione obbligatoria e il tentativo anch’esso obbligatorio di conciliazione, i limiti alla rivalsa e il meccanismo di trasparenza degli atti sanitari. Un punto chiave in questo senso è anche la previsione che al difensore civico sia attribuita la funzione di garante del diritto alla salute, che questo sia interpellabile direttamente dai pazienti e che si istituiscano i centri regionali per la gestione del rischio sanitario in cui sono raccolti i dati delle strutture sugli errori pe convogliarli all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità che sarà istituito all'Agenas. Questo testo riconosce alle professioni sanitarie quel livello di responsabilità che negli ultimi tempi anche la Magistratura spesso ci attribuisce. Bisogna lavorare nel rispetto dei ruoli, della dignità professionale e dei contenuti. Lavorare in maniera sicura e appropriata e per farlo la cornice è anche quella dell’importantissimo capitolo che questa legge dedica al tema della responsabilità”.
“Ora – conclude la presidente OPI -, come anche sottolineato dalla stessa Beatrice Lorenzin, il prossimo passo che ci auguriamo sia fatto in tutta fretta è quello dell’approvazione del Ddl che porta il nome del ministro e che contiene il riordino degli Ordini professionali, in attesa ormai da oltre dieci anni: ci auguriamo possa essere approvato rapidamente alla Camera, completando anche l'opera di riorganizzazione delle professioni sanitarie che, come ha sottolineato il ministro, ha fatto passi da gigante con il nuovo Patto per la salute, i nuovi Lea e ora con la legge sulla responsabilità professionale”.