Coordinatori del risk management non saranno più solo i medici ma anche altro personale dipendente delle strutture sanitarie con adeguata formazione ed esperienza almeno triennale. Le modifiche approvate in Aula a Montecitorio, il testo e il Dossier del Servizio Studi della Camera
Coordinatori del risk management non saranno più solo dai medici specializzati in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti o con comprovata esperienza almeno triennale nel settore, come prescrive la legge di stabilità 2016 che ha accolto lo stralcio di un articolo del Ddl anticipandone l'entrata in vigore, ma potrà essere svolto anche dai medici legali e da altro personale dipendente delle strutture sanitarie con adeguata formazione ed esperienza almeno triennale.
A prevederlo è il disegno di legge sulla responsabilità professionale ( "Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e per la riduzione del relativo contenzioso" , AC 259) approvato dall'Aula della Camera nella serata di ieri e che ora passa all'esame del Senato.
Per gli infermieri, quindi, il Ddl apre le porte anche alla possibilità di assumere nuove responsabilità nella gestione del rischio, perché, come ripetuto da numerosi deputati durante l'esame in aula, quello sul paziente è un atto sanitario, senza esclusività e le responsabilità vanno a chi in un determinato momento e per un detrminato processo assistenziale assiste il paziente.
La modifica, introdotta in Aula a Montecitorio prima del voto finale sul provvedimento anche grazie al precedente intervento sul relatore (Federico Gelli, Pd) della senatrice Annalisa Silvestro, non è la sola rispetto al testo uscito dalle commissioni.
Tra le altre, l'ambito di intervento della responsabilità professionale viene estesa anche alle strutture socio sanitarie, viene esclusa la possibilità di effettuare segnalazioni anonime al garante per il diritto alla salute, è rimandata a un decreto del ministero dello Sviluppo economico l'individuazione dei requisiti minimi e delle caratteristiche di garanzie per le polizze assicurative delle strutture sanitarie, che dovranno essere individuati anche per le forme di autoassicurazione e per le altre misure di assunzione diretta del rischio.
Sulle azioni di rivalsa, un emendamento del relatore Gelli ha previsto che quelle nei confronti dell'esercente la professione sanitaria possano avvenire solo per dolo e colpa grave ed è confermato il tetto massimo di 3 annualità lorde per agevolare la stipula di assicurazioni a prezzi calmierati. Infine, è escluso dall'iter il possibile intervento della Corte dei Conti.
Un'altra modifica prevede che i verbali e gli atti legati all'attività di gestione del rischio clinico non possano essere acquisiti o utilizzati nell'ambito dei procedimenti giudiziali e sempre in materia di responsabilità, quella di tipo extracontrattuale, con il ribaltamento dell'onere della prova e prescrizione dimezzata a 5 anni, è stata estesa anche ai medici di medicina generale.
Infine il ruolo delle linee guida: varranno come raccomandazione e dovranno essere indicate dalle società scientifiche e dagli istituti di ricerca individuati da un decreto del ministro della Salute e iscritti in un apposito elenco richiesta. Prima di essere pubblicate dovranno avere la la "bollinatura" dell'Istituto superiore di Sanità, che le inserirà nel Sistema nazionale per le linee guida (Snlg).
Il Ddl conferma l'obbligo di assicurazione per tutti - aziende Ssn, strutture ed enti privati operanti in regime autonomo o di accreditamento con il Ssn che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi e per gli operatori sanitari - ma nella versioe finale approvata alla Camera si estende la copertura anche per i professionisti che vanno in quiescenza, di cui le polizze dovranno tenere conto nella formulazione delle polizze. «In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa - è scritto - deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni sucecssivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. L'ultrattività è estesa anche agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta». In ogni caso, a tutela del paziente, «la garanzia assicurativa è estesa anche agli eventi accaduti durante la vigenza temporale della polizza e denunziati dall'assicurato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto assicurativo».