26/03/2019 - Con decreto del Ministero della Giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale si inseriscono nell’allegato A del decreto legislativo 196/2003 le regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica previsti nella delibera del Garante privacy a dicembre 2018. Modifiche anche al consenso informato
Con decreto del Ministero della Giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 25 marzo, si comunica l’inserimento nell’allegato A del decreto legislativo 196/2003 delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica, oggetto della delibera del Garante privacy dello scorso dicembre 2018.
Le regole sono quelle dettate nella delibera 19 dicembre 2018 dal Garante della privacy pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 11 del 14 gennaio 2019.
Il regolamento contiene disposizioni particolari per la ricerca medica, biomedica ed epidemiologica (art. 8). Nello specifico, si stabilisce che nel manifestare il proprio consenso a un'indagine medica o epidemiologica, l'interessato dichiara se intende conoscere o meno eventuali scoperte inattese che emergano a suo carico durante la ricerca. In caso positivo, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essergli resi noti.
Oltre al medico designato dall’interessato, anche gli esercenti delle professioni sanitarie possono trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o renderli noti al paziente.