Al fine di favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni
telematiche tra professionisti e pubbliche amministrazioni, l’art. 37 del decreto-legge del 16 luglio
2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 24/L alla Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 ed entrato in vigore il giorno successivo), ha sostituito, per quanto
qui d’interesse, il comma 7 bis dell’art. 16 del decreto – legge 29 novembre 2008, n. 185, rafforzando
l’obbligo per i professionisti iscritti negli albi di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata (ora domicilio digitale) ai rispettivi Ordini.
Come noto, il decreto legge perde efficacia se non convertito entro sessanta giorni dalla sua
pubblicazione e può comunque essere modificato dalla legge di conversione. Nondimeno, fatte salve
ulteriori modifiche che verranno eventualmente apportate in sede di conversione, le disposizioni del
decreto-legge sono immediatamente produttive di effetti e vincolanti per le amministrazioni.
Tanto premesso, il nuovo testo dell’art. 16, c. 7 bis, del d.l. n. 185/ 2008 prevede, in particolare,
che “il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al
comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo
comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-
bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento
a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi”.
Con il decreto semplificazioni il Legislatore ha modificato, dunque, la disciplina vigente prevedendo un inasprimento delle sanzioni per i professionisti che non adempiono all’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale all’Ordine di appartenenza.