15/02/2018 - E’ il primo effetto immediato dell’entrata in vigore della legge 3/2018 (legge “Lorenzin”). Si cancella da oggi anche l’uso del nome “infermieri professionali” e vigilatrici di infanzia: gli infermieri sono infermieri e basta e le ex vigilatrici di infanzia sono gli infermieri pediatrici
Da oggi la Federazione nazionale dei Collegi OPI non c’è più e al suo posto arriva la Fnopi, Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche.
E’ il primo effetto immediato dell’entrata in vigore della legge 3/2018 (legge “Lorenzin”).
Si cancella da oggi anche l’uso del nome “infermieri professionali” e vigilatrici di infanzia: gli infermieri sono infermieri e basta e le ex vigilatrici di infanzia sono gli infermieri pediatrici”, spiega la presidente Fnopi Barbara Mangiacavalli.
Certo, indubbiamente quella del nome non è l’unica novità che caratterizza l’entrata in vigore del provvedimento.
“La nostra Federazione – spiega Mangiacavalli - passa da Federazione nazionale dei Collegi OPI a Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi), la più grande d’Italia con i suoi oltre 440mila iscritti. E i Collegi provinciali sono Ordini provinciali delle professioni infermieristiche: Opi”.
“La tutela ordinistica favorirà non solo i professionisti – aggiunge - ma anche gli stessi cittadini, offrendo armi efficaci ad esempio contro l’abusivismo, che infanga l’operato di centinaia di migliaia di professionisti e pone a rischio la salute degli assistiti. E’ l’elemento forte della trasformazione dei Collegi in Ordini la tutela dell’assistito che si ottiene vigilando affinché l’iscritto abbia titolo al contatto diretto con lui, anche, in caso, con l’esercizio della magistratura interna. Quindi il controllo sui comportamenti deontologici e professionali: si lavora per una sorta di accreditamento periodico anche in termini di competenza dei professionisti. Non basta essere iscritto all’Ordine se poi l’iscrizione diventa un mero titolo di cui fregiarsi senza rivedere preparazione, formazione e competenza. Va introdotto un percorso di accreditamento periodico professionale e continuativo che gli Ordini posso a pieno titolo verificare”.
La prima differenza sostanziale è essere da oggi non più enti ausiliari, ma sussidiari dello Stato.
Nel primo caso gli Ordini non svolgono una funziona amministrativa attiva, ma solo una funzione di iniziativa e di controllo. Nel secondo caso, quello della nuova legge, in base al principio di sussidiarietà, possono svolgere compiti amministrativi in luogo e per conto dello Stato.
In questa veste ad esempio la legge stabilisce che vigilino sugli iscritti agli albi – e l’iscrizione è obbligatoria a qualunque titolo la professione sia svolta - in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando direttamente sanzioni disciplinari secondo la volontarietà della condotta, la gravità e nel caso il fatto di aver ripetuto l’illecito.
Cambia il codice penale: aumentano pesantemente le sanzioni per gli abusivi a tutela della professione e dei cittadini e per la responsabilità professionale si confermano le norme della legge Gelli (legge 24/2017)