Misure di contenimento ancora più rigorose di quelle fin qui adottate e, soprattutto, estese a tutto il Paese nel nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri datato 4 marzo e già pubblicato in Gazzetta ufficiale, che estende, con diverse modalità a seconda della zona di rischio, le azioni per evitare la diffusione di COVID-19.
Tutto ciò che è sospeso nel Paese
Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.
Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato (ma nei comuni diversi da quelli delle zone rosse sarà possibile lo svolgimento di questi eventi e competizioni e delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, o all’aperto senza la presenza di pubblico e in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, per mezzo del proprio personale medico, sono tenute a effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano).
Poi oltre la chiusura delle scuole e delle università (sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari legati all’esercizio di professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, e le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa).
Niente viaggi di istruzione, visite guidate o “uscite didattiche” e per la riammissione a scuola dopo un’assenza di cinque giorni dovuta a malattia infettiva notificata, la riammissione avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
E in questo senso via libera alla didattica a distanza.
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