L’emergenza COVID-19 – come annunciato – sblocca le assunzioni nel Ssn. Quelle che giorni fa il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha quantificato in almeno 5mila medici, 10mila infermieri e altri 5mila operatori sanitari.
Il decreto legge n. 14/2020: 660 milioni per le nuove assunzioni
A farlo materialmente è il testo finale del decreto-legge 9 marzo 2020 n. 14, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo (lo stesso che contiene il Dpcm che estende a tutta Italia le misure di contenimento per COVID-19) e immediatamente vigente dal 10 marzo 2020. E lo fa anche oltre le graduatorie, che vengono rispettate e i cui iscritti sono i primi a essere utilizzati – eventualmente per il personale sanitario – “conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020″: per le assunzioni di medici (specializzandi, anche iscritti al penultimo e ultimo anno di corso) e personale il decreto stanzia 660 milioni per il 2020 (a cui economicamente si aggiungono i 6 milioni per l’aumento delle ore di specialistica ambulatoriale e i 185 milioni per l’acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria).
Fino al 31 luglio poi le Regioni possono prevedere incarichi di lavoro autonomo di 6 mesi a infermieri (e medici) in pensione se c’è l’impossibilità di assumere personale. Gli incarichi possono essere in deroga ai tetti per la spesa del personale e non si applica nemmeno il principio della incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico e le aziende.
Gli enti del SSN possono prevedere anche – a titolo preferenziale e tramite concorso – incarichi fino a un anno al personale sanitario che abbia i requisiti previsti per l’accesso alla dirigenza se non è possibile utilizzare personale già in servizio o gli idonei in graduatoria concorsuale. Anche in questo caso la Regione può derogare al tetto previsto per l’assunzione del personale.
Lauree telematiche per la seconda sessione 2018-2019
Per le professioni infermieristiche e solo per la seconda sessione dell’anno accademico 2018-2019, nelle Regioni dove è disposta la sospensione delle attività di formazione superiore, l’esame finale dei corsi di laurea può essere svolto con “modalità a distanza e la prova pratica si svolge, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio”.
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