Analizzare gli sviluppi delle diverse forme di specializzazione infermieristica nella pratica clinica nell’Unione Europea, descriverne l’impatto nel rafforzamento dell’assistenza alle persone con malattie croniche – o legate a disabilità, vulnerabilità e fragilità – e presentare studi che hanno avuto un impatto sul cambiamento della pratica clinica a livello internazionale. Sono questi i tre obiettivi della sesta edizione del Congresso ESNO (European Specialist Nurses Organisation) in programma dal 5 al 7 giugno 2024, a Milano.
Il Congresso, dal titolo “L’infermiere specialista in Europa. La sanità verso il 2030. Evidenze infermieristiche e cliniche: quali sviluppi futuri”, permetterà di dare spazio alla riflessione sulle conoscenze degli infermieri a partire dalle quali sviluppare nuovi ambiti clinici che riguardano l’assistenza infermieristica cardiovascolare, il diabete, la dialisi, l’endoscopia e la gastroenterologia, l’emergenza e l’assistenza critica, l’assistenza medica e chirurgica, la salute mentale e le dipendenze, e tutti quegli ambiti specialistici che possono essere previsti nella ridefinizione dell’offerta dei cittadini e ineludibili per rafforzare e rinnovare l’assistenza incentrata sui cittadini.
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Il 4 aprile entrerà in vigore il Decreto legislativo del 19 marzo 2024 n. 31 che modifica il codice penale in tema di procedibilità d’ufficio per il reato di lesioni personali e danneggiamento. Sarà possibile procedere d’ufficio anche nel caso di lesioni personali ai professionisti sanitari, indipendentemente dalla gravità della lesione, lieve, grave o gravissima.
Dal 4 aprile 2024 sarà dunque possibile ottenere un’automatica tutela anche nel caso di lesioni personali lievi oltre che gravi o gravissime, indipendentemente dalla volontà della vittima di sporgere denuncia.
Da marzo del 2023, il contrasto agli episodi di violenza è stato già rafforzato: con il decreto legge 34/2023 le lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, comporta la reclusione da due a cinque anni (articolo 583 quater del Codice penale), aumentabili a dieci se le lesioni sono “gravi” e fino a sedici se “gravissime”.
Il nuovo testo coordina le modifiche introdotte con il Dlgs. n. 150/2022 al regime di procedibilità del delitto di lesioni personali e alla – sopravvenuta – modifica dell’art. 583-quater, comma 2, c.p. (introdotta dall’art. 16 del Dl “Bollette” n. 34/2023), per affermare con maggiore chiarezza il regime di procedibilità d’ufficio rispetto al delitto di lesioni commesso in danno di personale esercente professione sanitaria. Modifica l’ultimo comma dell’art. 635 c.p. per uniformare il regime di procedibilità del danneggiamento aggravato dalla violenza alla persona o con minaccia a quello previsto per la fattispecie analoga e più grave di cui all’art. 625, n. 7, c.p. (cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede). Estende anche a questa ipotesi il regime transitorio già previsto in materia di modifica del regime di procedibilità dall’art. 85 del Dlgs. n. 150/2022.
Ora, quindi, con i correttivi alla cosiddetta riforma Cartabia, la procedibilità d’ufficio comporta l’intervento della giustizia anche se la vittima non ha sporto o non intende sporgere querela e viene sancita la procedura d’ufficio anche nel caso di lesioni lievi.
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