L’Italia fa un passo in più nella guerra contro CODIV-19 e con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, chiude tutto ciò che non è “servizio pubblico essenziale”.
L’annuncio è arrivato a ridosso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale da un messaggio del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte.
Conte ha annunciato anche la nomina di un commissario delegato per potenziare le strutture sanitarie messe sotto stress per il crescente numero di contagi: “Sarà un commissario che avrà pieni poteri di deroga e che lavorerà per rafforzare la distribuzione di attrezzature per la terapia intensiva. Nominerò Domenico Arcuri, l’uomo alla guida di Invitalia”.
Le nuove chiusure
Il Dpcm prevede che siano sospese le attività commerciali al dettaglio, tranne quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità, le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ecc.), a esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale dove però si dovrà garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono sospese poi le attività dei servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 (vedi in fondo all’articolo).
Cosa è garantito
Sono garantiti invece, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi e l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Trasporto pubblico locale: decidono le Regioni
Il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio delle aziende di trasporto
pubblico locale, anche non di linea, con l’obiettivo della riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus e le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza. Per l'articolo completo
Prima vittima tra i professionisti della Sanità in guerra contro il coronavirus – ma ancora non è arrivato l’accertamento dell’Iss – è Roberto Stella, 67 anni, presidente dell’Ordine dei medici di Varese.
Stella è morto la notte scorsa all’Ospedale Sant’Anna di Como, dove si trovava ricoverato da alcuni giorni per insufficienza respiratoria.
Medico di Medicina Generale in un poliambulatorio di Busto Arsizio, era rimasto contagiato insieme a un collega e la notizia era circolata nel fine settimana, quando lo studio aveva comunicato gli interventi di sanificazione e monitoraggio messi in atto. Stella era ricoverato all’Ospedale di Como.
Stella era stato più volte riconfermato alla guida dell’Ordine di Varese. Era Responsabile dell’Area Strategica Comunicazione della Fnomceo e componente della Commissione nazionale per l’Educazione Continua in Medicina. Era Presidente nazionale della SNAMID, società scientifica della Medicina generale.
Alla famiglia di Stella e alla FnomCeo per la scomparsa di un collega va la solidarietà e il cordoglio della Federazione nazionale degli Ordini degli infermieri. www.fnopi.it
L’isolamento fiduciario di casi di COVID-19 e di contatti è una misura di salute pubblica molto importante che viene effettuata per evitare l’insorgenza di ulteriori casi secondari dovuti a trasmissione del virus SARS-CoV-2 e per evitare di sovraccaricare il sistema ospedaliero.
L’Istituto superiore di Sanità ha realizzato a questo scopo una guida indirizzata alla gestione dei soggetti affetti da COVID-19 che necessitano quindi l’implementazione di misure precauzionali atte a evitare la trasmissione del virus ad altre persone.
Le tipologie di soggetti che devono essere messi isolamento domiciliare per 14 giorni e sono monitorati al domicilio (o in struttura dedicata in caso di domicilio inadeguato) illustrate nella guida sono:
Contatti stretti di caso (v. definizione C.M. 6360 del 27/2)
Contatti asintomatici, (a cui non è necessario effettuare il test): isolamento fino a 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso (quarantena);
Contatti paucisintomatici (ILI) a cui va eseguito il test; in caso di risultato positivo: isolamento fino a negativizzazione del test e scomparsa dei sintomi;
Contatti paucisintomatici (ILI) a cui va eseguito il test; in caso di risultato negativo: isolamento fino a 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso.
Pazienti che vengono dimessi dall’ospedale clinicamente guariti, ancora COVID-19 positivi.