(GU Serie Generale n.305 del 31-12-2022)
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32, il quale prevede, tra l'altro, che «Il Ministro della sanita' puo' emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni»;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali; Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto
alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria»;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 settembre 2022, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 settembre 2022, n. 229;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 31 ottobre 2022, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 ottobre 2022, n. 255;
Vista la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria del 29 dicembre 2022, in materia; Tenuto conto della maggiore pericolosita' del contagio connessa
alle situazioni di fragilita' nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali in relazione all'attuale scenario della pandemia da COVID-19 e all'andamento della stagione
influenzale;
Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prorogare le misure disposte con la citata ordinanza del 31 ottobre 2022, concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
sull'intero territorio nazionale in relazione all'accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, compresi ambulatori e studi medici;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Le misure disposte con l'ordinanza del Ministro della salute 31 ottobre 2022, citata in premessa, sono prorogate fino al 30 aprile
2023. La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2022
Il Ministro: Schillaci
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 3295
Il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 29-12-2022, tra le numerose disposizioni ha prolungato di un anno la durata del triennio formativo in scadenza per chi, al 31/12/2022, non ha ancora soddisfatto il proprio obbligo formativo individuale del triennio 2020-2022.
All’art. 4 (Proroga di termini in materia di salute) comma 5 si legge: “All’articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2020-2023”.
La nuova formulazione del decreto 34/2020 è quindi: “1. I crediti formativi del quadriennio 2020-2023, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19”.
La Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche prende atto della scelta del legislatore e attende ora lo svolgimento dell’iter parlamentare di conversione in legge del decreto e le linee guida esplicative che la Commissione Nazionale Formazione Continua emanerà nel merito, fornendo ulteriori chiarimenti.
A QUESTO LINK IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO PUBBLICATO SULLA GU
"Con sincera stima per il vostro Popolo, un piccolo omaggio dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Teramo"
Il presidente dell' OPI Teramo -Ordine delle Professioni Infermieristiche Dott. Cristian Pediconi sarà presente all'incontro istituzionale in programma venerdì 3 Dicembre "Teramo incontra Cuba"