D.M. 10.02.1984 Identificazione dei profili professionali attinenti a figure nuove atipiche o di dubbia ascrizione ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che regolamenta lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1984, n. 45. ...OMISSIS... IL MINISTRO DELLA SANITÀ ...OMISSIS... Decreta: 1. Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono istituite le figure di cui ai punti sottoindicati:
1) Ausiliari socio-sanitari specializzati.
L'ausiliario socio-sanitario specializzato assicura le pulizie negli ambienti di degenza o spedaliera, diurna e domiciliare, ivi comprese quelle del comodino e delle apparecchiature della testata del letto. Provvede al trasporto degli infermi in barella ed in carrozzella ed al loro accompagnamento se deambulanti con difficoltà. È responsabile della corretta esecuzione dei compiti che sono stati affidati dal caposala e prende parte alla programmazione degli interventi assistenziali per il degente.
II nuovo profilo professionale degli ausiliari socio-sanitari, che conserva la collocazione nel ruolo tecnico, comprende due posizioni funzionali: a) ausiliari socio-sanitari specializzati; b) ausiliari socio-sanitari. In tale profilo viene collocato nelle corrispondenti posizioni funzionali il personale in possesso della corrispondente qualifica di ausiliario socio-sanitario specializzato, di ausiliario socio-sanitario, di ausiliario assistente.
LA FORMAZIONE DELL'AUSILIARIO SOCIO SANITARIO SPECIALIZZATO
D.M. 15 giugno 1987, n. 590 ". Approvazione del regolamento e del programma del corso di qualificazione degli ausiliari socio-sanitari specializzati. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 1988, n. 79. IL MINISTRO DELLA SANITÀ ...OMISSIS... Decreta Sono approvati l'annesso regolamento e il programma del corso di qualificazione degli ausiliari socio-sanitari diretto all'acquisizione della qualifica di ausiliario sociosanitario specializzato.
Articolo 1 I corsi di qualificazione degli ausiliari socio-sanitari, ai sensi del decreto ministeriale 10 febbraio 1984, diretti all'acquisizione della qualifica di ausiliario socio-sanitario specializzato, hanno inizio il primo del mese di ottobre di ciascun anno. II corso, avrà la durata di 310 ore, articolato in 110 ore per la parte teorica, in 200 ore per la parte pratica e si svolge secondo il programma di studio allegato al presente decreto. Articolo 2 L'organizzazione delle lezioni teoriche e pratiche dei corsi di che trattasi è demandata alle regioni, enti locali, unità sanitarie locali e agli istituti, enti ed organismi di cui agli articoli 39, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La quota percentuale di ausiliari socio-sanitari da destinare al corsi sarà fissata dagli enti di cui al precedente comma, sentite le organizzazioni sindacali, in relazione alle esigenze dei servizi ed alla consistenza della pianta organica relativa al profilo professionale degli ausiliari socio-sanitari e, comunque, fino ad un massimo del 20% annuale della consistenza organica di tali operatori.
A tale proposito vi segnaliamo una serie di documenti ed articoli che possano orientare tutti i colleghi che volessero aprire un ambulatorio infermieristico.
Ricordiamo inoltre come L'OPI sia a disposizione per eventuale supporto nell'intraprendere tale percorso.
- Fondi Europei per liberi professionisti (In allegato download)
- Legge Regionale n.32 (in allegato download) le procedure e moduli inerenti la L.R. 31 luglio 2007, n.32
- Segnaliamo l'articolo: Come aprire un ambulatorio infermieristico: guida completa
Disponibile il Tariffario della libera professione: Clicca qui
Infermieri e tariffe in libera professione
In seguito all’abrogazione dei tariffari i liberi professionisti si trovano a far fronte ad un ulteriore sforzo lavorativo, quello appunto di determinare in modo oculato le somme dei compensi relativi alle prestazioni offerte ai clienti.
Anche gli infermieri liberi professionisti hanno dovuto fare i conti con l’assenza di uno strumento ufficiale per la definizione dei “prezzi da esporre al pubblico”.
La Legge n°27 del 2012 ha sancito le misure urgenti in materia di concorrenza e competitività, con attenzione agli interessi del consumatore, abrogando appunto i tariffari professionali. In tale documento normativo è dettagliatamente indicato quale atteggiamento il professionista debba tenere nei confronti di colui che ne richiede le prestazioni. È fatto obbligo di informare preventivamente il committente, riguardo:
i dati della polizza assicurativa su eventuali danni provocati nell’esercizio professionale;
grado di complessità del lavoro;
somma di denaro corrispondente al valore dell’attività svolta.
Pattuizione dei compensi
La pattuizione dei compensi deve:
avvenire nel momento del conferimento dell’incarico;
essere adeguata all’importanza dell’opera prestata;
essere illustrata in un preventivo di massima nel quale elencare ogni singola voce di costo (compenso, spese, oneri, contributi ed eventuali rimborsi spettanti ai tirocinanti).
A distanza di quattro anni è stato poi emanato dal Ministero della Salute il decreto 19 luglio 2016 n°165, in vigore dal successivo 30 agosto, che ha il precipuo scopo di definire i criteri di determinazione dei compensi relativi alle prestazioni dei medici veterinari, psicologi, farmacisti, infermieri, ostetriche e tecnici di radiologia nell’esercizio dell’attività libero professionale.
L’ambito applicativo di tale strumento normativo è rivolto alla liquidazione operata dagli organi giurisdizionali, giudicanti controversie tra il professionista e il cliente sulla commisurazione delle parcelle.
Il decreto è completato da un Allegato che riporta i valori medi di riferimento delle prestazioni. Il criterio che il giudice deve seguire è di correlazione di tali indici tabellari (definiti tra l’altro “non vincolanti”) con i “parametri specifici” stabiliti all’art.3 e a quelli “generali” dell’art.2.
Il decreto più nel dettaglio
Calcolo compensi
Iniziando dai “parametri generali” va specificato che nel calcolo dei compensi devono essere escluse alcune voci, le quali costituiscono capi a sé e quindi liquidate in via autonoma:
le spese (da rimborsare a qualsiasi titolo, anche forfettario);
gli oneri (marche da bollo, ecc.);
i contributi e i costi relativi agli ausiliari incaricati dal professionista.
Da includere nel compenso sono invece i costi delle attività accessorie alla prestazione. Inoltre, laddove venga conferito un incarico collegiale, è liquidabile un unico compenso, aumentabile del 100%.
Per gli incarichi a società si concretizza un solo compenso ancorché la prestazione sia svolta da più soggetti; in caso di incarichi parziali (interrotti o di completamento) si terrà conto dell’attività effettivamente svolta.
Il preventivo
Il punto maggiormente rilevante è rappresentato dal peso che la mancata elaborazione del preventivo di massima avrebbe nel giudizio di liquidazione: tale eventualità è espressamente sancita quale ”elemento negativo” a disposizione del giudice, cioè a netto sfavore del professionista (negligente).
I costi del lavoro
I “parametri specifici” sono invece quei fattori che determinano direttamente l’entità del compenso e devono essere quindi tenuti in considerazione partendo dai valori tabellari, da cui eventualmente il giudice potrà discostarsi in base alla fattispecie concreta.
Si tratta del costo del lavoro (remunerazione di base attesa), del costo delle tecnologie sanitarie (ammortamento, manutenzione), dei consumi (materiale sanitario), dei costi generali (segreteria, affitto locali, utenze, materiale non sanitario di consumo, assicurazione) e del margine atteso (rischio di impresa, complessità della prestazione).
L’Allegato invece funge da “Parametratore di valore medio di liquidazione”, quindi da punto di partenza e orientamento: riporta una tabella per ogni categoria professionale, in cui ogni prestazione viene prezzata.
La griglia dedicata all’infermiere elenca 190 voci di intervento, numerate progressivamente e suddivise in due gruppi: le prestazioni di tipo tecnico (sono 121 e siglate con la “T”, il cui valore può essere incrementato del 25% in liquidazione) e quelle di tipo relazionale (69 voci siglate con la “R” il cui valore può crescere fino al 100%).
Nel caso in cui la controversia riguardi prestazioni non contemplate nel tabellario sopra citato, il giudice opera la commisurazione dei compensi in via analogica utilizzando, oltre ai “parametri specifici”, le “Maggiorazioni e riduzioni” previste all’art.4: nei casi di interventi di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, o in situazioni di urgenza, il valore può essere aumentato sino al 100%.
Perché analizzare un decreto indirizzato all’autorità giudiziaria?
Conoscendo gli strumenti che il giudice può/deve utilizzare in un’ipotetica causa che ci vede coinvolti con il nostro committente riguardo al valore del lavoro prestato, va da sé che rispettando i crismi su cui si baserà la valutazione del magistrato difficilmente potremo veder negate le nostre ragioni.
Per cui, gli adempimenti del professionista - mirati ad un’autotutela preventiva - dovranno riguardare in concreto:
il rispetto dei doveri informativi imposti al professionista dalla L.27/2012 (sopra descritti) con particolare attenzione alla precisa predisposizione del preventivo di massima, che oltre al tradizionale valore probatorio assume una connotazione - quasi deontologica - ben precisa, vista la valenza negativa della mancata predisposizione (in perfetta aderenza ai principi di trasparenza da tempo imposti a tutela del consumatore, nonché all’obbligo di condurre secondo buona fede le trattative precontrattuali);
la conoscenza dei valori tabellari, che seppur non vincolanti impostano la commisurazione effettuata dal giudice; in tal guisa è possibile analizzare predittivamente l’incidenza dei fattori della propria attività determinanti il prezzo da applicare al lavoro svolto, così da evitare l’emissione di parcelle palesemente opinabili in sede di giudizio;
l’ampliamento del proprio bagaglio professionale alla dimensione imprenditoriale, che irrinunciabilmente si apre alla gestione del proprio agire in senso squisitamente economico, oltre che finanziario, fiscale e previdenziale (i riferimenti dell’elaborazione dei “parametri specifici” e dei valori tabellari ne dimostrano la derivazione dalle scienze economiche).